Leggi per gli alberi urbani
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L'Italia si è dotata, già da oltre vent'anni, di due leggi tese ad aumentare quantitativamente e a migliorare qualitativamente il verde urbano ovvero il patrimonio vegetale che ci permetterà, a fronte dei cambiamenti climatici, di meglio vivere nelle nostre città. Città che non devono essere intese solo come i grandissimi agglomerati urbani (metropoli) bensì anche le cittadine, i paesi e i borghi. Inizialmente, infatti, la prima delle due leggi non aveva alcun limite, solo dopo, con la seconda legge, si è fissato un limite minimo per la validità della norma.
Vediamo dunque cosa dicono queste due leggi.
Legge del 29 gennaio 1992 numero 113
La legge del 1992 è una legge di ben 28 anni fa, modificata nel 2013.
- art. 1: impone la piantagione di un albero per ogni nuovo nato e il censimento della pianta. In seguito sarà chiarito che non c'è distinzione tra nascita e adozione.
- art. 2: assegna l'incarico al Corpo Forestale dello Stato di supportare le Amministrazioni nell'identificazione delle specie arboree più idonee.
- art. 3: dispone che se non vi sono sufficienti e adeguati spazi, sul territorio comunale, per piantare i nuovi alberi l'Amministrazione può usufruire della proprietà del demanio a tal finea.
- art. 4: fornisce la copertura finanziaria per l'attuazione della legge.
Legge del 14 gennaio 2013 numero 10.
La legge introduce la giornata per festeggiare gli alberi e alcune modifiche alla precedente del 1992 - limitandone l'azione ai Comuni con più di 15 mila residenti - e istituisce il "Comitato per lo sviluppo del verde pubblico" (CSVP).
Gli articoli:
- Art. 1: istituisce la Giornata nazionale degli alberi nella data del 21 novembre di ogni anno e dispone che le Amministrazioni si attivino per realizzarla e pubblicizzarla al fine di sensibilizzare i cittadini al tema degli alberi urbani e a un maggiore rispetto verso questi esseri viventi. Non solo, l'articolo lega indissolubilmente il verde pubblico agli scopi del protocollo di Kyoto dando chiara indicazione che l'impegno assunto in quella sede deve essere sostenuto da tutti gli Enti statali, di qualsiasi grado e ordine, e che a quell'impegno non possono sottrarsi nemmeno i semplici cittadini in quanto attori - essi stessi, con le loro azioni - delle cause del cambiamento climatico.
- Art. 2: introduce la limitazione all'obbligo della piantagione di un nuovo albero per ogni nuovo nato ai soli Comuni con più di 15.000 abitanti; estende il dovere di piantagione anche per tutte le bambine e i bambini adottati ed estende da sei a dodici mesi il periodo utile per la piantagione. Alla lettera b del comma 1 si stabilisce che deve essere istituita l'anagrafe degli alberi piantati (il modo in cui viene censito l'albero) e che le Amministrazioni Comunali devono prevedere una procedura per quei cittadini (anche aggregati in una qualsivoglia forma associativa) che intendono donare - piantare - un albero alla collettività. Quest'ultimo punto è di grande importanza sia per sensibilizzare la popolazione sia per coinvolgerla e dare la possibilità di agire attivamente nel miglioramento del territorio urbano e peri-urbano. Sempre il comma 1, alla lettera c, inserisce l'articolo 3-bis nella legge 113/92 che istituisce l'obbligo di censimento del patrimonio arboreo, strumento fondamentale per la cura e gestione degli alberi pubblici alla luce del principio se non so cosa possiedo non posso prendermene cura. Il comma 2 istituisce il bilancio arboreo che tutte le Amministrazioni sono tenute a redigere e a pubblicare come indicato anche dalla delibera n.2 del 2014 e ribadito dalla delibera n. 17 del 2016 del CSVP che, con la delibera del 2017, sancisace l'obbligatorietà della pubblicazione anche attraverso il sito internet del Comune cioè all'interno della sezione Amministrazione trasparente.
- Art. 3: istituisce il Comitato dello sviluppo del verde pubblico, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con indicazione, come logica vuole, che il verde urbano pubblico è questione di tutela e di interesse nazionale.
- Art. 4: si individuano altre funzioni del CSVP oltre a indicare, al comma 2, un termine per l'adempimento di quanto indicato dal Decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 in tema di urbanistica.
- Art. 5: indica che anche le iniziative per favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) rientrano nella fattispecie dei Contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività rafforzando, ancora una volta, l'inoppugnabile verità che il verde urbano è funzionale al raggiungimento degli obiettivi del "Protocollo di Kyoto".
- Art. 6: comma 1 «le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di "cinture verdi" intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto "isola di calore estiva", favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane con particolare riferimento:» segue un elenco di cui riporto solo i punti che ritengo di particolare interesse:
- "c" alle coperture a verde
- "d" al rinverdimento delle pareti degli edifici
- "g" alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla cura del verde
- Art. 7: decreta la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali oltre che dei boschi vetusti.
- Art. 8: clausole di salvaguardia.
Ci sono poi le delibere del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico e i cosiddetti Criteri ambientali minimi (CAM) approvati con Decreto Ministeriale n. 63 del 10 marzo 2020.